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[p. 383] La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni

Nel 1911 Pietro Torelli, giovane funzionario dell’Archivio di Stato di Mantova, pubblicava la prima parte degli Studi e ricerche di diplomatica comunale, cui seguiva, a distanza di quattro anni la seconda1. Sarà per l’ambito locale dell’edizione, sarà, meglio, perché il secondo studio vedeva la luce nel pieno della bufera bellica, i due saggi non trovarono alcuna eco nel mondo degli studiosi2, sia tra gli storici del diritto, sia tra i paleografi e diplomatisti ; ma forse, e credo sia l’ipotesi più corretta, soprattutto alla luce della scarsa fortuna che studi analoghi ebbero nei decenni seguenti, i tempi erano prematuri : appiattiti sulle conclusioni dei diplomatisti tedeschi (Steinacker, Redlich, lo stesso Bresslau), dai quali il Torelli non era poi tanto lontano, pur giudicando aprioristiche le soluzioni proposte da chi considerava pubblici solo gli atti emanati da un’autorità sovrana mentre il documento comunale pareva assimilabile, non senza buone ragioni, al documento privato, quelli italiani, nessuno escluso3, ignorarono i nuovi percorsi aperti dal Torelli4, preferendo muoversi sui terreni meno scivolosi della diplomatica papale, imperiale e regia, condannando all’isolamento lo studioso mantovano che, infatti, pur libero docente di Paleografia e Diplomatica, venne spostando i propri interessi, [p. 384] sempre indirizzati all’età comunale, verso la storia giuridica5, della quale divenne maestro, fino ad occuparne la prestigiosa cattedra bolognese.

Se però torniamo allo studio dal quale ho preso le mosse, ne avvertiamo subito alcuni limiti metodologici : da una parte la formazione giuridica del suo autore, col ricorso massiccio alle norme statutarie, ne rinchiudeva gli orizzonti entro il terreno istituzionale, limitandone l’indagine ai soli organi produttori della documentazione e trascurando l’esame delle forme della stessa, dall’altra l’esiguità di quelle fonti ne riduceva l’ambito geografico alla sola area padana, per di più a poche città6. Ma il limite maggiore, peraltro avvertito dallo stesso autore7, è il mancato approccio alla documentazione, la sola che può restituirci “tutti i nascosti meccanismi di cui si avvaleva l’opera del rogatario all’interno dell’istituzione comunale”, riducendo con ciò la carica innovativa di un intervento che affermava “l’autonomia di una materia così intimamente legata ad una delle più ardite soluzioni della vita pubblica, politica e sociale qual fu il comune italiano”8. Ne derivò soprattutto un’affermazione apodittica, quasi una costante, passivamente e acriticamente accettata pressoché all’unanimità dalla storiografia, quella cioè che nel secolo XII gli atti comunali “non hanno valore di atti pubblici per ragione dell’autorità che li emana” — risalendo ad epoca molto più tarda, al più maturo secolo seguente, tale concetto —, “bensì in quanto scritti, secondo norme determinate da persone che il potere legittimo ha rivestito della facoltà di emanare atti in forma pubblica : i notai. È questo un fatto che non ha bisogno di prove9”. Subordinatamente, Torelli, proclamando una tesi, largamente condivisibile, che non si [p. 385] può parlare, se non genericamente, almeno per le origini, di una cancelleria comunale, spostava l’attenzione sul rapporto Comune-notaio, ingenerando tuttavia alcuni equivoci destinati a protrarsi nel tempo, ai quali non sfuggono i pochi lavori che al saggio del Torelli si ispirarono, dalla grande opera editoriale di Cesare Manaresi dedicata agli atti del comune di Milano, proseguita in seguito da Maria Franca Baroni10, per giungere, in epoca più recente, ad alcune brevi note della scuola di Beniamino Pagnin11, che derivava forse questi interessi da qualche approccio sporadico alla documentazione pubblica veneziana di Vittorio Lazzarini12, suo maestro nell’Università di Padova. Mi spiego : se è vero che nei suoi primi tempi il Comune italiano ricorse al notaio come qualsiasi privato cittadino e che solo in un secondo momento, differenziato da comune a comune, ebbe notai-funzionari al proprio servizio, peraltro non esclusivo, essendo ben documentata e largamente diffusa la prassi del notaio dipendente comunale che operava anche come libero professionista, occorre procedere con molta cautela su questo terreno, non bastando certo a connotare tale rapporto subordinato o funzionariale né la continuità di servizio, né formule di tipo cancelleresco quali l’amonicio, la iussio o il praeceptum dell’autorità comunale che nella sottoscrizione notarile sostituiscono la tradizionale rogatio. Dubbi in proposito sono già presenti nel saggio “veronese” di Pagnin13, al quale non sfugge invece il rapporto di [p. 386] dipendenza che vengono via via denunciando le qualificazioni di notarius/scriba14 comunis/consulum o potestatis, uno speciale rapporto che tende a manifestare il carattere pubblico del potere che ha emesso l’ordine di redazione, onde si potrebbe anche sostenere che tali qualificazioni esprimano — così è stato scritto recentemente — “l’esigenza di caratterizzare con solennità diverse i momenti dell’azione che il Comune viene svolgendo sul territorio che considera proprio, nei confronti dei cittadini/habitatores, ovvero all’esterno15” ; non diversamente, credo, dal richiamo all’ordine impartito dalle magistrature comunali, espressione non solo della volontà del notaio di caratterizzare l’ambito istituzionale entro il quale opera al momento16, ma anche, e forse di più, dell’organo di governo, affermante con ciò la propria autorità affiancata a quella del notaio, o, meglio, la funzione di autore della [p. 387] documentazione, di Aussteller17 ; nello stessa ottica si collocherebbe l’avverbio nunc, spesso premesso alla qualifica di scriba comunis, a rimarcare cioè la funzione ricoperta in quel momento dal redattore del documento18. È una tematica sfuggente, ambigua e spesso contradditoria, meritevole di approfondimenti a largo raggio, a tappeto, per aree omogenee, senza lasciarci condizionare troppo dai formalismi messi in atto, volta per volta, dai notai, non necessariamente ossequienti ad una prassi omogenea, razionale e regolare che noi cerchiamo, spesso invano, di individuare. Nonostante l’ampia documentazione fornita in proposito da Gian Giacomo Fissore19, il solo riferimento all’ordine emesso dalle magistrature comunali per trarne prove di rapporti di dipendenza o di subordinazione non mi pare sufficiente, soprattutto là dove si rileva una doppia iussio, senza che il redattore del documento si preoccupi di indicare a quale parte in causa è subordinato20 o quando il medesimo notaio redige sentenze consolari richiamando ora la formula precettizia, ora la tradizionale rogatio21 o come nel caso degli atti di alcuni notai, lungamente operanti per conto del Comune, del tutto privi di qualsiasi cenno ad un ruolo dipendente22.

[p. 388] Ma è soprattutto sulla “pubblicità” degli atti emanati dagli organi comunali che si è incentrata l’attenzione degli studiosi, tutti allineati sulle posizioni del Torelli, nonostante che fin dall’apparire della prima parte della sua opera fossero state avanzate alcune perplessità al riguardo23. È emblematico un caso : accertato che gli ufficiali della cancelleria del Senato romano potevano essere scelti al di fuori del notariato di nomina pontificia o imperiale, il che, almeno a Roma, rendeva pubblico il documento “per ragione dell’autorità che lo emana24”, Franco Bartoloni approdava in seguito alla tesi del Torelli25, estendendola fino al secolo XIII inoltrato, là dove sosteneva, a proposito di un trattato intercomunale, che “la prassi del tempo esigeva che documenti del genere emanati dai comuni fossero redatti da pubblici notai26”.

E qui avanzo subito una domanda provocatoria, un dubbio che si coglie qua e là27, mai reso esplicito ma pur sempre aleggiante : a chi poteva rivolgersi il giovane comune italiano, non dico per rivestire di forme legali le proprie deliberazioni, ma almeno per redigerle in forme corrette se non al notaio o — è il caso di Venezia — a un ecclesiastico ? Il ricorso delle autorità comunali al notaio, così come faceva qualsiasi cittadino, non ci autorizza però ad equiparare il Comune ad una qualsiasi associazione di cittadini, priva di autorità : non vi facevano ricorso anche vescovi, abati, signori feudali, cui non mancava certo la coscienza di detenere, in maniera legittima, un’auctoritas28 ? E che dire dei molti notai cittadini, sulla cui nomina e conseguente legittimità dei loro atti, almeno prima del secolo XIII, non abbiamo notizie [p. 389] certe29 ? Ma il punto più scoperto della tesi di Torelli, rimasto sospeso per il mancato approccio alla documentazione, sta proprio in quelle “norme determinate”, cioè le forme, cui egli accenna come ad uno dei due elementi caratterizzanti l’atto pubblico, l’altro essendo rappresentato dalla qualificazione del redattore. È il tema al quale la più recente generazione di studiosi cerca di dare una risposta, pur essendo già chiaro che essa non potrà essere univoca, trattandosi di una documentazione corrispondente a situazioni particolari, di una costruzione lenta ed altalenante, che alterna avanzamenti, talvolta precocissimi, come a Genova, a bruschi ritorni, modernità ad arcaismi, condizionata dal maggiore o minor “peso politico” dei Comuni, difficilmente riducibile ad un quadro unitario30.

Riprendiamo allora il nostro cammino e veniamo al secondo dopoguerra quando cominciano a manifestarsi i primi, sia pur timidi, approcci al documento comunale : nel 1951, tracciando un bilancio degli studi di paleografia e diplomatica e delle prospettive future, Franco Bartoloni, reduce dagli studi sul Senato romano31, ne additava l’importanza “a chi consideri la funzione esercitata dalle città e dai comuni nel nostro medioevo32”, messaggio per il momento inascoltato. La vera svolta si ebbe però pochi anni dopo con Giorgio Costamagna, i cui studi sulle forme di convalidazione del documento [p. 390] co-munale genovese33 aprivano un varco nella rocciosa costruzione del Torelli, il quale però, pur lasciandole fuori dal suo quadro, aveva ammesso la precocità di sviluppo degli istituti comunali di tutte le grandi città marittime34 : il ricorso, pressoché esclusivo35, a Genova e in Liguria, nel secolo XII, cioè nella fase costituente del comune italiano, per convalidare accordi o convenzioni tra comuni o con potentati stranieri, alla carta partita o al sigillo36, talvolta ad entrambi i sistemi37, cui si aggiunge, in pochi casi38, [p. 391] la sottoscrizione notarile, colpendo duramente la tesi di fondo del Torelli, apriva la strada ad una più matura valutazione delle forme del documento comunale. Caso mai si potrà osservare che questa varietà di elementi convalidanti, questo “accumulo o osmosi di forme e formalismi di garanzia”, secondo una felice espressione di Giovanna Nicolaj39, si colloca tra avanzamenti audaci e più prudenti ritirate, tracce delle quali emergono, ancora nel secolo XIII, attraverso investiture podestarili per baculum, cyrothecas, cirotecham sive guantum40. È pur vero che per Genova si potrebbe sostenere, alla luce di recenti ricerche di Antonella Rovere41, che la quasi totalità dei notai di questo periodo, che si qualificano esclusivamente come notarius, senz’altra specificazione, era priva di una legittimazione superiore. E tuttavia, a parte la carta partita, il ricorso generalizzato al sigillo o alla bolla plumbea, in un caso (1227) addirittura aurea42, simboli di sovrana autorità, della cui esistenza a Genova abbiamo tracce già nel 113843, va nella direzione opposta a quella [p. 392] tracciata dal Torelli, nel riconoscimento cioè del potere convalidante di uno strumento del tutto svincolato dalla pratica notarile44. Né vale osservare che esso è usato largamente per convenzioni tra Genova e città franco-provenzali, dove tale pratica era sicuramente più estesa, perché la documentazione genovese ne ricorda fre-quentemente l’uso presso altre realtà comunali italiane : così apprendiamo dell’esistenza di sigilli dei comuni di Pavia (1140, 1144), Piacenza (1154), Lucca (1170), Alessandria (1192), Tortona, (1197, 1200, 1232), Albenga, Diano, Portomaurizio, Sanremo (tutti del 1199), Noli e Savona (1202), Ancona (1208, 1218, 1220), Ventimiglia (1218, 1222)45 ; per non parlare di Venezia, dove la bolla plumbea, introdotta col doge Pietro Polani, [p. 393] si colloca in un momento significativo della costituzione comunale veneziana46 ; né vale a ridurne la carica innovativa la prevalente utilizzazione in ambito epistolare : non mancano infatti esempi della sua applicazione, oltreché ai trattati di cui si è detto, anche agli instrumenta47.

Quanto ai diversi signa studiati dal Costamagna48, il cui potere convalidante era comunque limitato allo stretto ambito genovese, fermo restando che essi caratterizzavano le diverse strutture entro le quali venne articolandosi, soprattutto a partire dal secolo XIII49 inoltrato, la “cancelleria”, sostituendosi al consueto signum notarile, essi dimostrano un preciso disegno dell’autorità comunale finalizzato ad esaltare la propria autonomia a danno di quella notarile : [p. 394] verso l’esterno ricorrendo a forme di convalidazione quali la carta partita, la bolla o il sigillo, verso l’interno sia con questi signa, sia introducendo, nel 1125, i publici testes, ai quali competeva il controllo formale dei più importanti atti scritti del Comune quali i lodi consolari : non a caso le loro firme autografe venivano apposte dopo la sottoscrizione notarile50. L’impressione che se ne ricava per la redazione del documento comunale genovese, almeno per il secolo XII, è quella di un forte condizionamento della pratica notarile perseguito dal Comune o, se si vuole, di un suo ben individuato coinvolgimento anche in campo documentario51.

Ma c’è di più : in contrapposizione al Torelli, che collocava la prima formazione delle scritture d’ufficio, degli acta, solo nei primi decenni del Duecento52, per Genova se ne poteva anticipare l’origine al secolo precedente ; non sfuggiva infatti al Costamagna l’importanza dei riferimenti, buona messe dei quali trasmessi dai libri iurium, ai cartulari o libri consulatus o potestarie, ai cartulari o manuali autentici e originali comunis o iteragentium53 la cui prima testimonianza risale al 115954 ; né ce ne meravigliamo se [p. 395] l’annalista Caffaro segnalava che nel 1122, in coincidenza con l’istituzione del consolato annuale, clavarii scribanique, cancellarius pro utilitate rei publice primitus ordinati fuerunt55 o, ancora, se proprio agli anni Quaranta dello [p. 396] stesso secolo risale la redazione del primo liber iurium genovese56. Situazione non molto diversa a Pisa, dove gli studi di Ottavio Banti — ma qualcosa del genere era avvertibile già in un saggio di Mario Luzzatto57 — indicano le tracce, a partire dalla metà del secolo XII, di una prima, modesta organizzazione amministrativo-cancelleresca, affidata a scribi, definiti pubblici quasi a sottolinearne il rapporto continuativo di dipendenza dal Comune, ai quali era devoluta l’intera documentazione comunale che traeva validità e veracità proprio da questo rapporto di subordinazione58.

Risultati analoghi mi consentiva l’esame dei cartulari notarili savonesi, compresi tra l’ultimo ventennio del secolo XII ed il primo del seguente59, due dei quali di natura giudiziaria, come aveva segnalato Robert Henri Bautier fin dal 194860, tutti riconosciuti come libri comunis già dai contemporanei. Si veniva così delinendo il quadro di una piccola scribania, ne riaffioravano i nomi dei titolari, Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, suo immediato successore, al quale, nel 1182, era commessa possessionem…tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo scripta et registra comunis Saone in duana tenebantur61 ; emergevano le prime testimonianze di versamenti [p. 397] archivistici62, a dimostrazione dell’importanza che il giovane comune savonese attribuiva alla conservazione della propria documentazione, elemento non trascurabile per una corretta valutazione dell’organizzazione burocratica del Comune.

Gli anni Sessanta, ai quali risalgono questi lavori genovesi e liguri, erano però segnati dall’impressione suscitata dalla conferenza di Heinrich Fichtenau all’École des Chartes63 e dalla contemporanea pubblicazione della leçon d’ouverture di Robert Henri Bautier64, ai quali si ispirarono, a distanza di un decennio l’uno dall’altro, i saggi di Armando Petrucci e di Alessandro Pratesi65. Nella sua aspirazione al rinnovamento che lo avrebbe condotto a individuare e seguire nuovi indirizzi in campo paleografico, Petrucci si dimostrava sensibile a quella “crise intérieure dans la diplomatique” denunciata dallo studioso austriaco : puntando l’attenzione sui pericoli di esaurimento della disciplina che ne derivavano, egli proponeva come novità assoluta66 l’assunto che “Il faut que nous arrivions à voir les documents comme les hommes du Moyen Age”67 ; qualcosa di analogo, sia pur limitato alla sola mentalità del notaio, era già stato espresso, dieci anni prima, dal De Vergottini in un saggio senese68, nel quale lo storico del diritto, pur nell’ottica giuridica [p. 398] che gli era propria, aveva applicato un metodo diplomatistico che avrebbe trovato tardi epigoni solo dopo qualche decennio, con esiti tali da dissipare gran parte dei dubbi sollevati da Pratesi sul pericolo dell’accostamento al documento “con finalità che non sono più diplomatiche” e che di conseguenza al metodo diplomatico possano subentrare, con le relative istanze, quelli storico, sociologico, giuridico etc.69.

In questa sede tuttavia mi preme di più fermare l’attenzione sull’ampliamento degli orizzonti, temporali e spaziali propugnato dal Bautier, non senza sottacere — con una punta di rimpianto dovuto all’età — la suggestione che ne provai allora e gli interminabili colloquii sul tema con Giorgio Costamagna. Si trattava però anche di ridisegnare e meglio definire i confini di una disciplina come la nostra — non certo in crisi e concordo quindi col giudizio di Pratesi —, che pareva assediata idealmente da una parte dalla storia giuridica, dall’altra dall’archivistica. Non a caso, proprio negli stessi anni, un giurista italiano sosteneva che la diplomatica “va intesa come una branca della storia del diritto70”, mentre il Pratesi71 avvicinerà l’opera del Torelli alla storia delle istituzioni, magari — a torto a mio modesto parere72 — con qualche contaminazione da parte di quella che Cencetti73 definiva Archivistica speciale ; timore, quest’ultimo, ripreso dal Petrucci74, anche se ombre del genere non sembrano avvertibili nello scritto del Bautier75, che riparte [p. 399] dall’analisi delle forme, estendendone la portata fino ad investire, più che il documento singolo, considerato come “pièce d’un ensemble, un élément d’un fonds76”, l’intero processo di documentazione, il cui studio mi appare fondamentale ove si tratti di cancellerie minori, di quelle comunali nella fattispecie.

Ancora, in quegli anni Pratesi veniva tratteggiando i contorni di un documento “semipubblico” che, al primo apparire del suo manuale77, provocò — almeno in chi vi parla — non poche perplessità e riserve, convinto come sono che si debbano considerare pubblici gli atti emanati da autorità munite di giurisdizione, beninteso senza trascurare né l’aspetto formale verso il quale è indirizzato il discorso pratesiano, né la considerazione di cui essi godevano presso i contemporanei (tesi Fichtenau) — e qui richiamo alcune pertinenti considerazioni sull’argomento della Rovere su fonti genovesi78 — né il processo di formazione di nuove forme documentarie (tesi Bautier) scandito da fasi altalenanti, da avanzamenti e ripiegamenti cui accennavo all’inizio.

A questo punto, prima di delineare i diversi filoni di ricerca entro i quali si sviluppano oggi gli studi di diplomatica comunale italiana, devo premettere le convinzioni che ne ho tratto. Già da quanto esposto finora credo siano emersi tutti i miei dubbi sulle conclusioni della dottrina tradizionale a proposito del rapporto notaio-comune : l’applicazione generalizzata dei principi — in questo caso il potere legittimante e convalidatorio del notaio — a tutte le nuove realtà politiche dei secoli XI e XII mal si concilia con l’interazione o col confronto che si viene aprendo tra esse e la cultura notarile che, in quanto sensibile alla scienza del diritto “era la sola, con quella dei giudici e dei giuristi, che potesse garantire alla dinamica società urbana ed al suo apparato di governo una gamma di prestazioni differenziate e, in considerazione [p. 400] dei tempi, altamente specializzate79”. Ma ciò non legittima affatto l’opinione che il governo comunale, fin dalla sua costituzione, abbia recepito passivamente tale apporto80. Non c’è solo la precocità del caso genovese, dove l’intervento del Comune va ben oltre l’introduzione di nuovi strumenti di convalidazione per investire l’ambito più delicato ed esclusivo del processo di documentazione notarile, attribuendosi, fin dal secolo XII, il controllo sulla redazione delle copie autentiche e sull’estrazione in mundum da cartulari di notai defunti o impediti81, anticipando così non solo una soluzione che verrà consolidandosi nel secolo seguente82, ma anche la stessa dottrina culminata nella Summa rolandiniana. A ben guardare le forme della documentazione comunale, pur in tutte le sue specificità che la rendono, analogamente a quella privata, difficilmente ricomponibile in una visione d’insieme, potremo cogliervi sintomi di un’elaborazione graduale di nuove formule, “di un sistema di scritture conformi alla prassi comunale83, alla quale non era certo estranea una volontà superiore : sarà quella cultura della prassi — così efficacemente richiamata, in tutt’altro contesto, da Giovanna Nicolaj — “che avrebbe rappresentato una mediazione enorme e una importante [p. 401] interpretazione di norme e interessi84”, che avrebbe prodotto una grande rivoluzione documentaria, attraverso scritture per atti e per registri di amministrazione, “strumenti essenziali di legittimazione e di controllo, come avevano sostenuto gli interpreti della legge85 che alla documentazione degli uffici pubblici avevano riconosciuto, come prescritto da Giustiniano, una ineccepibile capacità probatoria86” ; quegli acta publica che, in quanto depositati in archivi posti sotto il controllo delle magistrature, non godevano affatto “di una valenza giuridica e pubblica assai ridotta”, come sostenuto da Attilio Bartoli Langeli87, in genere sensibile a tali scritture e alle loro serie archivistiche88, se da essi si traevano regolarmente copie autentiche89 e se tali registri riferivano — come del resto i cartulari notarili a Genova almeno fino ai primi anni del Quattrocento — nell’intestazione tutti gli elementi per una loro “riconoscibilità pubblica”, spesso garantita dalla sottoscrizione di un notaio, accompagnata dal signum professionale o da uno dei tanti dell’amministrazione genovese90, se, infine, il concetto di originalità si sposta dall’instrumentum sciolto al registro che lo contiene91 e conseguentemente alla serie che lo comprende, con effetto trascinatorio per gli stessi cartulari notarili che vengono progressivamente recepiti come originali dai contemporanei e, ancorché timidamente, dalla stessa dottrina92. Il risultato rilevante “è la [p. 402] formazione di una coscienza nuova del documento : non più legato esclusivamente all’attestazione di un negozio o di un fatto giuridico, ma esteso a tutti quegli atti, anche se puramente amministrativi, capaci di assumere comunque una rilevanza giuridica93”. Non sarebbero quindi solo le “scritture elementari” (s’intendano gli instrumenta sciolti) a costituire gli iura del Comune, come vorrebbe Bartoli Langeli94. Caso mai occorrerà approfondire la differenziazione, nel tempo e nello spazio, delle nuove tipologie documentali, con particolare attenzione a possibili reciproche influenze tra comuni limitrofi o alla circolazione di podestà e notai forestieri95, prima di proclamarne l’irriducibilità al discorso formalistico e classificatorio della diplomatica96.

In sostanza : in un primo tempo il Comune per la scritturazione dei propri atti deve ricorrere ad esperti, ai quali chiede i necessari adattamenti formali per affermare, all’interno e all’esterno, la propria autorità ; i notai sono così costretti ad acrobatici e sofisticati adattamenti ed elaborazioni per trasmettere, attraverso appositi schemi formali, la rappresentazione del nuovo quadro politico-istituzionale. Tali sforzi non possono che prendere le mosse ora da modelli offerti dalla documentazione pubblica o, meglio, di matrice cancelleresca97, non diversamente da analoghe esperienze maturate in ambito ecclesiastico : ne sono esempi quel decreto podestarile bolognese del 1178 strutturato, anche se probabilmente con finalità puramente esornative98, su un [p. 403] diploma imperiale, o il trattato tra Genova e Pisa del 1149, in cui le lettere allungate dell’invocatio, la disposizione e i caratteri della scrittura, i segni abbreviativi a cappio rinviano a coevi modelli cancellereschi imperiali99 ; ora facendo ricorso ai formulari collaudati del documento privato o notarile, alla duttilità dell’instrumentum, prima timidamente e impercettibilmente, poi sempre più esplicitamente rielaborato, modificato e piegato alle esigenze della società comunale e dei suoi magistrati, contribuendo attivamente, “con questo lavorio dal di dentro all’elaborazione, costruzione e legittimazione ideologica del nuovo potere100”.

A quest’ultima modalità, al lento lavorio di trasformazione dall’interno, indagando lo sviluppo parallelo delle strutture politiche e documentarie, pur entro il quadro istituzionale del rapporto dialettico comune-notariato, incontro-scontro di due autonomie, si ispirano i lavori di Fissore che caratterizzano i nostri studi a partire dagli anni Settanta : attraverso una puntuale analisi formale e testuale — quell’anatomizzazione propugnata dal De Vergottini nel lontano studio senese già ricordato — egli tratteggia le diverse fasi di formazione di un documento definito “ibrido o composito”, in quanto “compone le forme provenienti dai due modellibase in un intreccio assai vario di strutture e di esiti particolari101”, punto d’incontro cioè di elementi eterogenei, oscillante tra forme cancelleresche e notarili, superando e risolvendo di fatto quell’ambiguità latente nel concetto di “semipubblico” coniato da Pratesi.

L’incontro delle due anime o, meglio, delle due autonomie, notarile e cancelleresca, si manifesta in genere nelle formule escatocollari, attraverso particolari meccanismi formali, alcuni dei quali riferibili a modelli placitari102, come le presenze speciali a livello testimoniale destinate significativamente [p. 404] — dimostrazione a posteriori della loro specifica valenza — a cedere il posto alla iussio di matrice cancelleresca, finalizzati al coinvolgimento dell’autore dell’azione nel processo documentario, senza ledere l’autonomia del redattore-rogatario, all’unificazione cioè dei momenti dell’actio e della scriptio, sottoposta, quest’ultima, all’intervento “autoritativo del potere comunale che intende dispiegare il suo prestigio e la sua forza nella costituzione di documenti emanati in suo nome”, caricati di significati ideologico-ornamentali, dei quali potrebbe essere spia anche un particolare linguaggio : non un’arenga come in Fissore e Fichtenau103, meglio parlare di formula perorativa, come in Pratesi104 o d’onore come in Bartoli Langeli105, meritevole di indagini allargate ben oltre i confini astigiano e perugino106.

Il particolare approccio di Fissore alla documentazione comunale segna una nuova tappa importante e feconda per i nostri studi, costituendo un costante punto di riferimento per quanti vi si sono accostati. Due soprattutto appaiono gli argomenti verso i quali si sono indirizzate le indagini : la rappresentazione del potere e le presenze di testimonianze o sottoscrizioni qualificate, che si innestano sulla struttura di modelli tradizionali, intese a “caratterizzare l’agire di un soggetto pubblico fondato sulla coesione di gruppi prestigiosi e rappresentativi” come nelle ducali veneziane107 o in documenti laziali dove si segnala particolarmente il consenso unanime del popolo acclamante108. Ma è soprattutto sugli accordi bilaterali, trattati, convenzioni, patti intercomunali, sottomissioni, dei quali si desidererebbero edizioni critiche affidabili, [p. 405] magari distribuite territorialmente come i Pacta veneta109, che meglio si è esercitata la critica, cogliendone le ambiguità e le difficoltà di adattamento dei formulari alle mutate e nuove strutture politiche110 o di rendere in limpide forme documentarie momenti diversi (segreto e pubblico) della diplomazia comunale111.

Prima di concludere non posso non ricordare il significato che ha avuto il convegno genovese del 1988 dedicato alla “civiltà comunale”112, sia perché di esso — lo dico con legittimo orgoglio — fui il regista nella mia triplice qualità, in quel momento, di Presidente dell’Associazione Italiana dei paleografi e diplomatisti e della Società Ligure di Storia Patria nonché di Direttore dell’Istituto di civiltà classica, cristiana e medievale dell’Università di Genova, sia perché da esso, grazie alla relazione della Rovere113, ebbe impulso una rinnovata attenzione per i libri iurium dell’Italia comunale, della quale, credo non immodestamente, mi ritengo l’istigatore : le edizioni o riedizioni degli stessi, realizzate o ancora in preparazione114, anche attraverso il [p. 406] corso di dottorato di ricerca in Diplomatica che ha sede presso l’Università di Genova, sono premessa indispensabile per ogni seria indagine sulla documentazione comunale.

A questo punto io mi sento come il direttore di un coro polifonico, non molto grande per la verità, del quale la tirannia del tempo impostomi ha consentito di ricordare, in questa sede, unicamente i solisti, e forse non tutti. Ad uno di essi ricorro per chiudere : se Torelli ha posto il notaio in posizione preminente rispetto al Comune delle origini, io, al contrario, pur senza voler generalizzare l’originalità di situazioni locali rispetto a un quadro normativo sostanzialmente uniforme, ritengo che tale binomio potrebbe anche essere rovesciato in favore di quest’ultimo e che pertanto, in accordo con una felice intuizione di Bartoli Langeli, sia preferibile parlare non di “documenti notarili di pertinenza comunale”, bensì di “documenti comunali di genesi notarile”115, rinviando con ciò al più maturo secolo XIII quel predominio del ceto notarile che verrà occupando, a tutti i livelli, compreso quello politico, ogni spazio disponibile del Comune116. Ma questo è un altro discorso, uno di quelli che, in accordo con Pratesi, potrebbe portarci fuori dal campo proprio della nostra disciplina.


1 P. Torelli, Studi e Ricerche di Diplomatica Comunale, I, in : Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, n.s., IV, 1911, p. 3-99 ; Studi e Ricerche di Storia Giuridica e Diplomatica Comunale, Mantova, 1915, [Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I] ; entrambi i saggi ora raccolti in volume, col titolo della prima parte, nella collana Studi storici sul notariato italiano, V, Roma, 1980, al quale rinviano le nostre citazioni.

2 Uniche eccezioni in Italia le recensioni di R. Quazza, in : Archivio della Società Romana di Storia Patria, 44, 1921, p. 363-366 e di G. Biscaro in : Archivio Storico Lombardo, XLIII, 1916, p. 600-619, dove peraltro largo spazio viene dedicato dallo studioso della pratica giudiziaria milanese proprio a questo aspetto, con rettifiche, integrazioni e nuovi apporti all’opera del Torelli, apprezzata dal Bresslau (R. Quazza, op. cit., p. 364) e lodata come lavoro “eminente” dal Kantorowicz : cfr. Kritische Studien (Zur Quellen und Literaturgeschichte des römischen Rechts im Mittelalter), in : Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Rom. Abt. XLIX, 1929, p. 79-80.

3 Ad eccezione, forse, del Vittani, il solo a mostrare una qualche apertura verso il documento comunale, sia pure in un’ottica prevalentemente milanese : v. il suo manuale litografato, ad uso degli studenti della scuola d’archivio di Milano, in riproduzione anastatica, Roma, 1972.

4 Si veda al proposito A. Pratesi, Un secolo di diplomatica, in : Un secolo di Paleografia e Diplomatica. Per il centenario dell’Istituto di Paleografia dell’Università di Roma (1887-1986), a cura di A. Pratesi e A. Petrucci, Roma, 1988, ora in Idem, Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991, Roma, 1992, p. 635-651, al quale rinviano le nostre citazioni.

5 Sull’opera del Torelli, oltre alle commemorazioni di G. De Vergottini, in : Rendiconto delle sezioni della Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, serie V, III, 1949-1950, ripubblicata in P. Torelli, Scritti di storia del diritto italiano, Milano, 1959, p. VII-XLVI, di U. Nicolini in : Rivista di storia del diritto italiano, XXIII, 1950, p. 229-254, e di F. Calasso in : Rivista italiana di scienze giuridiche, serie terza, II, 1948, p. 397-401, si vedano gli atti del Convegno di studi su Pietro Torelli, Mantova, 1981, in particolare gli interventi di Giorgio Costamagna e di Ovidio Capitani.

6 Cfr. A. Pratesi, Un secolo, p. 640 ; Idem, La documentazione comunale, in : Società e istituzioni dell’Italia comunale : l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Congresso storico internazionale Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia, 1988, ora in Idem, Tra carte e notai, p. 49-50.

7 Nelle conclusioni della seconda parte (p. 381-384) Torelli avverte l’insufficienza di un’opera che ha inteso indicare quali fossero i documenti comunali proprio perché se ne potessero in seguito studiare i modi di redazione, attraverso un ampio lavoro comparativo su documenti omogenei. Non solo, ma egli stesso scriverà in seguito che “la storia giuridica ed economica d’Italia non è tutta nelle disposizioni delle nostre vecchie raccolte ufficiali di consuetudini e statuti”, echeggiando, come avverte De Vergottini (in P. Torelli, Scritti, p. XXI), forse senza saperlo, una recisa affermazione di Giuseppe Salvioli : la storia del diritto italiano è scritta più nei documenti che nelle leggi.

8 G. Costamagna, Pietro Torelli e la diplomatica comunale, in : Convegno, p. 13.

9 P. Torelli, Studi e ricerche, p. 10, ma v. anche p. 119-121.

10 Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI, Milano, 1919 ; dello stesso Manaresi ricorderemo anche Un appello contro sentenza dei consoli di Milano ai tempi di Ottone IV, in : Archivio Storico Lombardo, XLIII, 1916, p. 907-909 e Documenti sull’attività dei giudici imperiali degli appelli sul finire del secolo XIII a Milano, in : ibidem, XLIV, 1917, p. 153-158 ; quanto alla continuazione dell’opera del Manaresi, v. Gli atti del comune di Milano del secolo XIII, a cura di M.F. Baroni, I : 1217-1250, Milano, 1976 ; II : 1251-1276, a cura della stessa e di R. Perelli Cippo, Alessandria, 1982-1988 ; III : 1277-1300 e IV : Appendice : 1176-sec. XIII, a cura della stessa, Alessandria, 1992 e 1997. Sempre a cura della medesima curatrice v. anche Gli atti diquerimoniatra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII), Alessandria, 1997.

11 Cfr. B. Pagnin, Note di diplomatica comunale veronese, in : Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti in Padova, LVII, 1940-1941, da me visto in estratto ; A. De Feo, Note di Diplomatica comunale bresciana, in : Ricerche medievali, VI-IX, 1971-1974, p. 141-156 ; E. Cau, Note di diplomatica comunale tortonese, in : Iulia Dertona, XVI-XVII-XVIII, 1968-1970, p. 3-10.

12 V. Lazzarini, Originali antichissimi della cancelleria veneziana (Osservazioni diplomatiche e paleografiche), in : Nuovo Archivio Veneto, VIII, 1904, p. 199-229 ; Idem, Lettere ducali veneziane del secolo XIII. “Litterae clausae”, in : Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici, Firenze, 1944, p. 225-239 ; entrambi gli scritti in Idem, Scritti di paleografia e diplomatica, seconda ediz., Padova, 1969.

13 B. Pagnin, Note di diplomatica, p. 9 dell’estratto. Anche una recente edizione di documenti comunali trevigiani — Gli acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di A. Michielin, con una nota introduttiva di G.M. Varanini, Roma, 1998, [Fonti per la storia della terraferma veneta, 12], p. 146-147 — cade nello stesso equivoco, arrivando ad ipotizzare una doppia dipendenza (dal vescovo e dal comune) di un notaio che nello stesso giorno (7 maggio 1271) redige due documenti (p. 348-353), tra loro connessi, il primo auctoritate dicti iudicis [del podestà], il secondo auctoritate domini episcopi. Esemplare, invece, ma per epoca più tarda, il caso di Gaspare de Noxereto, che nello stesso anno (1364), a distanza di pochi giorni, si qualifica ora come notaio e cancelliere del comune di Savona, ora, operando nell’ambito della curia vescovile, come notaio e scriba, ma solo in hac parte, del vescovo : A. Rovere, Garanzie documentali e mutamenti istituzionali : il caso di Savona del 1364, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXXV/1, 1995, p. 156, 158. Dubbi analoghi suscita l’edizione di documenti bassanesi — I documenti del comune di Bassano dal 1259 al 1295, a cura di F. Scarmoncin, Padova, 1989, [Fonti per la storia della terraferma veneta, 3] —, dove si sostiene (p. XXI) che il precetto o il mandato podestarile (nel caso in oggetto si tratta del mandato di redigere due copie) indicherebbe un rapporto di dipendenza. Che poi uno (non entrambi come sostiene il curatore : p. XXII) dei due notai destinatari del mandato, figuri come notaio del podestà nello stesso anno (cfr. docc. 27 e 29) non sposta i termini della questione. Non sfuggono alle stesse conclusioni M.F. Baroni, Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250, in : Felix olim Lombardia. Studi di Storia Padana in onore di Giuseppe Martini, Milano, 1978, p. 11 e A. Bartoli Langeli, La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti, in : Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia, 1992, p. 35, affermante che la iussio dimostrerebbe il “rapporto gerarchico tra la persona pubblica e l’addetto alla sua documentazione, tra un principalis e un suo subordinato”.

14 Sul significato del termine scriba come ufficiale addetto alla cancelleria v. C. Paoli, Diplomatica, nuova ed. aggiornata da G.C. Bascapé, Firenze, 1942, p. 97-98. Per l’area laziale v. C. Carbonetti Vendittelli, Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Campagna e Marittima, in : Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Age, 101, 1989, p. 114 e sgg. Sul passaggio o conversione dal notariato al funzionariato v. A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV : forme, organizzazione, personale, in : Culture et idéologie dans la genèse de l’état moderne, Roma, 1985, p. 38-45.

15 R. Ferrara, Le cancellerie comunali, in : Le sedi della cultura nell’Emilia Romagna, II : L’età comunale, a cura di A. Vasina, Milano, 1984, p. 167 e 172.

16 M.F. Baroni, Il notaio milanese, p. 7.

17 G.G. Fissore, Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti, Spoleto, 1977, p. 161.

18 Contro l’opinione della Baroni (Il notaio milanese, p. 18) che lo ritiene indicativo di un rapporto di subordinazione continua, sia pure a tempo determinato. Casi analoghi mi parrebbero quelli perugini di un notaio che si sottoscrive come existens pro comuni e di quell’altro, milanese di patria, che denuncerebbe, attraverso l’aggiunta et nunc comunis scriba et cancellarius, un’attività “interamente incardinata nell’ufficio” : A. Pratesi, La documentazione, p. 56-57.

19 G.G. Fissore, Autonomia, p. 168-169 ; Idem, Alle origini del documento comunale : i rapporti tra i notai e l’istituzione, in : Civiltà comunale : libro, scrittura, documento. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, [Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXIX/2], 1989, p. 99-128. Di rilievo i richiami a norme statutarie (ibidem, p. 108-109) del secolo XIII che definiscono con assoluta chiarezza le funzioni dei notai-funzionari, redattori di atti dotati di piena autorità e credibilità ; valga per tutte quella degli statuti padovani (anteriori al 1236) : cuilibet instrumento exenplato auctoritate iudicis in officio existentis per notarium de officio fides plenaria adhybeatur : Statuti del comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, a cura di A. Gloria, Padova, 1873, st. 568, p. 184.

20 G.G. Fissore, Alle origini, p. 121-124, nota 45. Caso analogo parrebbe verificarsi nel trattato di alleanza tra Alba e Asti del 1203, il cui testo destinato alla prima città viene redatto dal notaio astigiano su mandato dei consoli albesi, viceversa per l’esemplare destinato ad Asti : cfr. G.G. Fissore, Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti : verso un’organizzazione burocratica della documentazione, in : Bollettino storico-bibliografico subalpino, LXXXI, 1983, p. 766-772.

21 G.G. Fissore, Alle origini, p. 116-118.

22 Come gli atti del milanese Ugo de Castagnianega, operante al servizio dei consoli dal 1174 al 1207 (Ibidem, p. 107, 108, 114), e del perugino Iacobinus, al quale si devono 14 documenti comunali redatti tra il 1198 e il 1218 (A. Pratesi, La documentazione, p. 57).

23 Secondo il Biscaro (op. cit., p. 601) “le premesse, esatte, sulla storia e sulla funzione del notariato, non giustificano le conclusioni troppo assolute che si crede di poterne ricavare”.

24 F. Bartoloni, Preparazione del “Codice Diplomatico” del Senato Romano nel medio evo (1144-1347), in : Bullettino dell’Istituto storico italiano e archivio muratoriano, 53, 1939, ora in Idem, Scritti, a cura di V. De Donato e A. Pratesi, Spoleto, 1995, al quale rinviano le nostre citazioni, p. 86.

25 Idem, Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII, in : Bullettino dell’Istituto storico italiano e archivio muratoriano, 60, 1946, ora in Idem, Scritti, p. 105-108, in particolare p. 107, nota 1.

26 Idem, Un trattato d’alleanza del secolo XIII tra Roma e Alatri, in : Bullettino dell’Istituto storico italiano e archivio muratoriano, 61, 1949, ora in Idem, Scritti, p. 208, nota 3.

27 V. ad es. G. Fasoli, Giuristi, giudici e notai nell’ordinamento comunale e nella vita cittadina, in : Atti del Convegno internazionale di studi accursiani, Bologna, 21-26 ottobre 1963, Milano, 1968, I, p. 28 : “… il rapido avvicendamento dei magistrati e dei loro collaboratori…non consentiva la formazione di un corpo di funzionari e di impiegati capaci ed efficienti ed imponeva il ricorso a coloro che erano già professionalmente addestrati”.

28 Così J.C. Maire Vigueur, Forme di governo e forme documentarie nella città comunale, in : Francesco d’Assisi. Documenti e archivi, Codici e biblioteche, Miniature, Milano, 1982, p. 59.

29 La nomina locale dei notai nel secolo XII è problema di notevole spessore, meritevole di indagini approfondite ; per il momento dobbiamo limitarci a sospettarla nei molti casi in cui il notaio ometta di indicare precise qualificazioni in proposito : G. Costamagna, Il notaio a Genova tra prestigio e potere, Roma, 1970, [Studi storici sul notariato italiano, 1], p. 18 e sgg. ; A. Pratesi, La documentazione, p. 59-60 ; A. Rovere, I “publici testes” e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII), in : Serta antiqua et mediaevalia, n.s., I, Roma, 1997, p. 326-328, dove si richiama anche il caso di alcuni notai, già in attività da molti anni, che nel 1191, approfittando della presenza a Genova di Enrico VI, ne ebbero l’investitura formale, conseguentemente qualificandosi in seguito come notarii sacri Imperii. Alla possibilità di nominare notai accenna il Breve della Compagna genovese del 1157 — Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale Di Sant-Angelo, Roma, 1936-1942, [Fonti per la storia d’Italia, 77, 79, 89], I, p. 355 — con una formula equivoca (non faciam aliquem notarium…sine auctoritate Philippi de Lamberto), per la quale rimando ad A. Rovere, Ipublici testes”, p. 327. Quanto alla nomina degli scribi a Genova, essa era di stretta competenza consolare : v. il Breve dei Consoli del 1143 che recita : scribani vero in nostro sint arbitrio (Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, p. 164).

30 Cfr. al proposito G.G. Fissore, Alle origini, p. 103 ; A. Pratesi, La documentazione, p. 51.

31 Oltre ai due lavori di cui alle note 24 e 25, v. Codice Diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII, I, Roma, 1948, [Fonti per la storia d’Italia, 87].

32 F. Bartoloni, Paleografia e diplomatica : conquiste di ieri, prospettive per il domani, in : Notizie degli Archivi di Stato, XIII, 1953, ora in Idem, Scritti, p. 22.

33 G. Costamagna, La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII, in : Bullettino dell’Archivio Paleografico Italiano, n.s., X, 1955 ; Idem, Note di diplomatica comunale — Il “signum comunis” e il “signum populi” a Genova nei secoli XII e XIII, in : Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco, Milano, 1964 ; Idem, A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni provenzali, in : Atti del I Congresso storico Liguria-Provenza, Ventimiglia-Bordighera 2-5 ottobre 1964, Bordighera, 1966. I tre saggi ora in Idem, Studi di Paleografia e di Diplomatica, Roma, 1972, [Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX], al quale rinviano le nostre citazioni, rispettivamente alle p. 225-235, 337-347 e 349-354.

34 P. Torelli, Studi, p. 31.

35 Uniche eccezioni i trattati stipulati da Genova con Lucca nel 1159 (Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, n. 296), con Roma nel 1165 (Ibidem, II, n. 9) e con Grasse nel 1198 : I libri iurium della Repubblica di Genova, a cura di D. Puncuh, A. Rovere, S. Dellacasa, Genova-Roma, 1992-1998, [Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X, XI] ; anche in [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII, XXVIII], I/3, n. 641, tutti convalidati da notai.

36 P. Torelli (Studi, p. 317-372) dedica ben poco spazio al sigillo, segnalandone solo la custodia e l’applicazione ad opera dei notai o degli ufficiali appositi. A Genova l’uso era disciplinato dal Breve dei consoli del 1143 : Nos sigillo plumbeo cartam non sigillabimus neque sigillare faciemus nisi maior pars de nobis consulibus in hoc consenserit qui Ianue fuerint (Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, p. 165). Quanto alla loro custodia, essa era affidata, nel secolo XIII, al cancelliere : quando nel 1243 Guglielmo de Varagine assunse tale funzione, gli fu commessa la custodia dei sigilli, precedentemente tenuta da Simone Spaerio : Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di L.T. Belgrano e C. Imperiale di Sant-Angelo, Roma, 1890-1929, [Fonti per la storia d’Italia, 11-14bis], III, p. 141.

37 I libri iurium, I/2, n. 299, 420 ; I/3, nn. 450, 452-455, 462, 473, 560, 561, oltre ad Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/33 e 95 (cfr. Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, n. 251 ; II, n. 111), tutti della seconda metà del secolo XII. Considero ovviamente solo i documenti redatti in ambito genovese, escludendo quelli emanati da altre autorità. Così pure escludo tutti gli accordi stipulati con i giudicati sardi, perché la loro stretta dipendenza da Genova li rende poco significativi al mio discorso.

38 I libri iurium, I/2, n. 304, 355, 368 (del quale v. un originale in Archives Municipales de Narbonne, AA. 204.5), 421, 429, 440, 465, 466 (a proposito del quale v. anche il doppio originale in Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2722/6 e Archivio di Stato di Savona, Pergamene, n. III/6 : cfr. D. Puncuh,) Cimeli insigni del Medioevo genovese, in : Mostra storica del notariato medievale ligure, a cura di G. Costamagna e D. Puncuh, [Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., IV/1], 1964, p. 267, tutti del primo trentennio del secolo XIII, al quale appartengono anche alcune convenzioni, convalidate oltreché dalla carta partita anche dalla sottoscrizione notarile : I libri iurium, I/2, n. 461, 463, 464. Sull’argomento v. anche L. Zagni, Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII, in : Studi di storia medioevale e di diplomatica, 5, 1980, p. 5-14.

39 G. Nicolaj, Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo, in : Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo, [Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, XLV, Spoleto, 3-9 aprile 1997], Spoleto, 1998, p. 979.

40 I libri iurium, I/3, n. 483, 489-491, 512, 521, 578. A questo proposito segnalo che ancora nel 1135 una refuta in favore del monastero genovese di San Siro fu effettuata con tali simbolismi (his lignis…refutaverunt has terras) e che i relativi ligna erano ancora conservati nel ’600, “il primo più sottile, legato più vicino alla pergamena era di scorza verdiccia ; e l’altro di scorza nera, ambedue benissimo conservati …” : cfr. Le carte del monastero di San Siro di Genova, I (952-1224), a cura di M. Calleri, Genova, 1997, [Fonti per la storia della Liguria, V], n. 95.

41 A. Rovere, Ipublici testes”, p. 326-327.

42 Documentata dalla copia autentica di un privilegio del 23 giugno 1227 in favore del comune di Noli, da sempre fedelissimo a Genova, redatta il 28 aprile 1327 e così introdotta : Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti sive privilegii, cuius tenor talis est et quod privilegium erat bulle auree appensione munitum (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 354).

43 Et hoc faciemus infra triginta dies postquam reclamatio venerit ante nos cum comuni sigillo lanuensium consulum : Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, n. 80 ; I brevi dei consoli di Pisa degli anni 1162 e 1164, a cura di O. Banti, Roma, 1997, [Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 7], p. 114 ; trattandosi di impegni assunti dai consoli di Pisa, il sigillo cereo, del quale rimangono alcune tracce, potrebbe essere pisano ; così come quello pendente, di cui restano solo tracce di filo, in un trattato del 1149 (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/27 : cfr. Codice diplomatico della Repubblica di Genova, I, n. 195) ; sull’uso del sigillo a Pisa nel secolo XII v. O. Banti, Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei secolo XII e XIII, in : Bullettino dell’Istituto storico italiano e archivio muratoriano, 73, 1962, ora in Idem, Studi di storia e di diplomatica comunale, Roma, 1983, [Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, XXII], al quale rinviano le nostre citazioni, p. 57-77, in particolare p. 66. Sulla bolla plumbea genovese, che parrebbe essere la più antica in ambito comunale, cui si accompagnò, nella seconda metà del secolo XII, un sigillo cereo (il grifo che schiaccia l’aquila e la volpe), v. G. Bascapé, Sigilli medievali di Genova, in : Bollettino Ligustico, XIII, 1961, p. 17-20 e la bibliografia ivi citata ; H. Drös e H. Jacobs, Die zeichen einer neuen Klasse. Zur Typologie der frühen Stadtsiegel, in : Bild und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie, Sigmaringen, 1997, p. 129-131, che puntano l’attenzione sull’identificazione Chiesa/vescovo-Comune/civitas, assai pronunciata ai tempi di Siro II, primo arcivescovo di Genova : non appare casuale che nella bolla siano rappresentati da una parte il protovescovo S. Siro, dall’altra l’immagine della città con l’iscrizione CIVITAS. È possibile che analogamente a Pisa (O. Banti, “Civitas e commune” nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in : Critica Storica, IV, 1972, ora in Idem, Studi, p. 17) la bolla plumbea genovese richiami quella usata dall’arcivescovo, della quale però mancano riferimenti. I tre esemplari superstiti sono conservati il primo (datato al 1130, ma direi che la leggenda archiepiscopus Ianuensis ne dovrebbe posticipare la datazione dopo il 1133, data di erezione in sede metropolitana della diocesi di Genova) nel British Museum ; gli altri due (datati 1225 e 1252) nell’archivio comunale di Montpellier. Ne esistono anche alcune descrizioni nei libri iurium, la più antica delle quali è riferita a un documento del 1164 : I libri iurium, I/2, n. 382-384. Quanto all’altro sigillo, del quale si conserva un esemplare sempre a Montpellier, la prima descrizione appartiene a un documento del 1192 : ibidem, I/2, n. 420. Per altri sigilli genovesi v. ancora G. Bascapé, Sigilli. Per quello di Lucca del 1170 cfr. Annali, I, p. 239, ma già nel 1166 in un elenco di cittadini lucchesi giuranti l’osservanza di un trattato con Genova sono presenti tracce di sigillo : Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/50 (Codice diplomatico della Repubblica di Genova, II, n. 14, nota). Sull’uso dei sigilli in età comunale, oltre a G.C. Bascapé, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte. I, Milano, 1969, p. 183-189, v. anche A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani, p. 51-52.

44 Spunti analoghi alle osservazioni di Costamagna si riscontrano, per Pisa, in M. Luzzatto, Note di diplomatica comunale pisana per i sec. XII e XIII, in : Bollettino Storico Pisano, XXVIII-XXIX, 1959-1960, p. 39-62. Utili al riguardo, sia pur in riferimento a documentazione giudiziaria, A. D’amia, Studi sull’ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel sec. XII, in : Archivio Storico Italiano, LXXVII, 1919, p. 5-126 e Idem, Le sentenze pisane dal 1139 al 1200, Pisa 1922.

45 Cfr. I libri iurium, I/1, n. 35, 75, 171 ; I/2, n. 355.2, 356, 427, 438, 442 ; I/3, n. 450, 452, 453, 462, 465, 466, 617, 622, 630, 652. A proposito del n. 622 (accordo Genova-Tortona del 1200) corre l’obbligo di emendare G. Costamagna, La convalidazione, p. 233 e E. Cau, Note, p. 8, che attribuiscono, inspiegabilmente, il documento al 1210.

46 Cfr. M. Rosada, “Sigillum Sancti Marci”. Bolle e sigilli di Venezia, in : Il sigillo nella storia e nella cultura, Mostra documentaria, a cura di S. Ricci, Roma, 1985, p. 114 ; A. Bartoli Langeli, La documentazione ducale, p. 33 ; Il patto con Fano 1141, a cura di A. Bartoli Langeli, Venezia, 1993, [Pacta veneta, 3], p. 14-15 ; Gli atti originali della cancelleria veneziana (1090-1227), a cura di M. Pozza, Venezia, 1994-1996, I, p. 13.

47 Cfr. ad es. il già citato trattato Genova-Tortona (I libri iurium, I/3, n. 622 : publicum instrumentum sigillatum sigillo comunis utriusque civitatis fieri faciam ; ibidem, I/2, n. 355.2 : et ut hec scriptura robur obtineat firmitatis, eam per manum publicam scribi eorumque [dei consoli] sigillo muniri fecerunt ; ibidem, n. 391 : et ut istius promissionis sis securus ac firmus, cartam bullatam sigillo comunis Ianue tibi mittere faciam ; ibidem, n. 392 : hec ad memoriam in futurum conservandam omnemque ambiguitatem de medio expellendam per manum publicam scribi iussit et sigilli sui [del console genovese inviato in Sardegna] auctoritate muniri. Altrettanto si può dire per Verona, a proposito di un accordo con Venezia del 1193, dove si legge ut quod statutum est robur et firmitatem obtineat, scriptum presens sigillo civitatis Verone iussimus communiri : C. Cipolla, Note di storia veronese, VIII. Trattati commerciali e politici del secolo XII inediti o imperfettamente noti, in : Nuovo Archivio Veneto, XV, 1898, p. 318 ; B. Pagnin, Note, p. 17 dell’estratto. Per un sigillo frusinate v. C. Carbonetti Vendittelli, Per un contributo, p. 107.

48 Oltre a Note di diplomatica, v. Il notaio, p. 142-148. A proposito delle conclusioni di Costamagna sui signa particolari genovesi, l’osservazione di A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani, p. 51, che la semplice sostituzione dei signa personali con quelli istituzionali denuncerebbe “l’incombenza del modello notarile” e quindi “l’indipendenza dai sistemi cancellereschi di convalidazione” va circoscritta esclusivamente ad alcuni atti interni se, come provato, per quelli a carattere pattizio si fece ricorso costante a sigilli e carta partita.

49 Per il secolo XII è attestato l’uso del solo signum comunis, presente nel cartulare di Giovanni Scriba (G. Costamagna, Il notaio, p. 143) ; aggiungo tuttavia che ad esso si ricorreva già nel 1140, come proverebbe l’autentica di un documento dello stesso anno (Idem, Note di diplomatica, p. 342, nota 22 ; Idem, Il notaio, p. 144), estratto ex quodam manuali scripto de papiru cum signo sive grupo comunis Ianue : cfr. I libri iurium, Introduzione, p. 323 (schema di Duplicatum, c. 84). In seguito (1409-1413), l’originario signum di derivazione tachigrafica, che poteva confondersi con quello tabellionale (G. Costamagna, Note di diplomatica, p. 346), verrà sostituito con l’espressione COMUNE IANUE : Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XV), a cura di A. Rovere, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XIX/2, 1979, p. 53. Tutti i signa della cancelleria genovese sembrano sparire nel secolo XV, durante la dominazione viscontea di Genova : ibidem, p. 55.

50 A. Rovere, Ipublici testes”. Difficilmente rapportabile al modello genovese, ridotta com’è ad un tentativo episodico, appare l’introduzione ad Asti di testimoni privilegiati quali i custodes sacramentorum, dei quali troviamo menzione solo nel 1135 : cfr. G.G. Fissore, Autonomia, p. 36 ; Idem, La diplomatica del documento comunale, fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere, in : Studi medievali, 3a serie, XIX, 1978, p. 241 ; Idem, Alle origini, p. 113.

51 Non a caso Costamagna (Pietro Torelli, p. 15) parla di un “notariato che, pur nella salvaguardia dei propri caratteri istitutivi, doveva partecipare alla vita pubblica confrontandosi con il potere in un continuo rapporto altalenante e mutevole”.

52 Mi sembra significativo che a Milano i primi riferimenti a quaterni comunis risalgano al 1204, che proprio intorno agli stessi anni ai notai-giudici o missi regii si sostituiscano notai comunali o scribe comunis (il primo dei quali attestato dal 1198), legittimati, in quanto tali, a renderne validi gli atti e che comincino ad apparire i primi mandati per la redazione di copie autentiche o per estrazioni da imbreviature di notai defunti, nelle quali tuttavia appaiono frequentemente le sottoscrizioni delle stesse autorità che hanno emesso il mandato : cfr. Gli atti del comune di Milano, p. LXXXVI, LXXXVII, XCIX ; M.F. Baroni, La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII, in : Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, 1, 1976, p. 51-67 ; Idem, Il notaio milanese, p. 11 ; Idem, Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale, in : Studi di storia medioevale e di diplomatica, 6, 1981, p. 15-22 ; v. anche. A. Liva, Notariato e documento notarile a Milano. Dall’Alto Medio evo alla fine del Settecento, Roma, 1979, [Studi storici sul notariato italiano, IV], p. 74. Pressapoco nello stesso periodo, nel secondo decennio del secolo XIII, si attua a Treviso un analogo processo di differenziazione della produzione documentaria : G.M. Varanini, in : Gli acta comunitatis Tarvisii, p. XXV-XXVIII.

53 G. Costamagna, Note di diplomatica, p. 345 e nota 32 ; su queste fonti v. anche I libri iurium, I/1, n. 272 ; I/3, n. 460, 478, 496, 513, 514, 523, 526, 530-533, 542, 545, 546, 569, 570-573, 581, 595, 597, 644-646 ; I/4, n. 704, 718, 824, 852 (gli ultimi tre del tardo secolo XIII). Per Asti v. G.G. Fissore, Autonomia, p. 181-182. Non è escluso tuttavia che anche altre, numerose estrazioni da cartulari di alcuni notai, qualificati o noti come scribi del Comune, siano riferibili a tal genere di documentazione : I libri iurium, I/3, p. IX-X ; I/4, p. XX. Sull’argomento, anche se riferibile ad epoche più tarde, v. Documenti della Maona di Chio, p. 52 e D. Puncuh, Tra Siviglia e Genova : a proposito di un convegno colombiano, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s., XXXV/1, 1995, p. 237-239. Alla luce di queste osservazioni, probabilmente estensibili anche ad altre esperienze, credo che vada attenuata la drastica dichiarazione di Bartoli Langeli (La documentazione degli stati italiani, p. 46) che fino alla metà del Duecento l’intera attività documentaria del Comune e dei suoi organi si sia realizzata esclusivamente in “atti sciolti” o comunque nei cartulari o libri iurium. Vero comunque (ibidem, p. 47) che la documentazione in registro si afferma decisamente in periodo podestarile, riflettendo la maggiore articolazione burocratica del Comune.

54 I libri iurium, I/4, n. 704, del 1159, estratto de quadam podisia signata signo comunis lanue et in qua scriptum erat quod erat extracta de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et aliorum. Non si possono condividere i dubbi del Costamagna (Note di diplomatica, p. 344-345) se la data sia riferibile all’apodisia o al cartulare, perché i consoli nominati nel documento risultano in carica in tale anno.

55 Annali, I, p. 18. Il passo di Caffaro era ben noto al Torelli, il quale tuttavia ne deduce (Studi, p. 24) che da quel momento il comune genovese abbia fatto ricorso esclusivamente a notai subordinati, il che è contraddetto dalla documentazione superstite. Quanto alla figura del cancelliere, nel secolo XII a Genova è accertata la presenza di un Bonusinfans negli anni 1132-1134 e 1141 (D. Puncuh, Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis, Genova, 1962, n. 11, 12, 50, 57 ; I libri iurium, I/2, n. 45 ; I/3, n. 567, 568) e di Guglielmo Caligepalio nel 1185 (ibidem, I/2, n. 144), oltreché del ben noto annalista Oberto (1141-1173 : Annali, I, p. 30-31, 258), del quale però non conosco documenti di sua mano. Il cancelliere compare sporadicamente anche a Milano : A. Liva, Notariato, p. 78 ; a Pisa : M. Luzzatto, Note di diplomatica ; O. Banti, Cantarinus, Pisane urbis cancellarius” (ca. 1140-1147) fu lo strumento della preminenza politica di un vescovo in regime consolare ?, in : Bollettino storico pisano, XL-XLI, 1971-1972, ora in Idem, Studi, p. 48-56 ; Idem, Per la storia della cancelleria ; per Siena è attestata per circa 45 anni l’attivita del cancelliere Rolando, in carica già nel 1128 : V. Morandi, Il notaio all’origine del comune medioevale senese, in : Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno, maggio 1981, Roma, 1985, [Studi storici sul notariato italiano, VIII], p. 313. Maggiori informazioni sugli scribi del Comune genovese nel XII secolo ci forniscono, anche se non regolarmente, gli Annali : ne apprendiamo i nomi di Guglielmo de Columba (1140 : Annali, I, p. 30), mai stato annalista (come in A. Bartoli Langeli, Le fonti per la storia di un comune, in : Società e istituzioni, p. 16-17), Giovanni (1162, definito fidelem et magne legalitatis virum, cuius fidei singulis annis totius rei publice scriptura committitur : Annali, I, p. 66), Lanfranco e Ogerio [Pane], futuro annalista (1170 : ibidem, p. 229), Guglielmo Caligepalio (1171 : ibidem, p. 242), oltre a Ottobono, anch’egli annalista, ricordato come scriba nel 1194 (ibidem, II, p. 47). Già nel 1130, inoltre, in coincidenza con la distinzione delle funzioni consolari, troviamo notai addetti alle due scribanie, dei consoli del comune e dei placiti : A. Rovere, Ipublici testes”, p. 328. Per esperienze analoghe di altre città, che comunque denunciano tutte un comportamento fluido, una genericità di incarichi, v. sopra, nota 11 ; per Alessandria v. G. Airaldi, Giudici e notai nella nascita di una città, in : Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti, LXXXII, 1973, p. 137-160 ; per Asti, dove tale qualificazione non appare espressa regolarmente e continuativamente (caso macroscopico quello di Giacomo Boviculo, attivo al servizio del Comune dal 1188 al 1212, che qualifica il rapporto di dipendenza una sola volta), v. G.G. Fissore, Autonomia, p. 127-135 e 138-151 ; per Pisa M. Luzzatto, Note di diplomatica, O. Banti, Per la storia. Il vero problema diplomatistico sollevato da tale rapporto è la ripercussione che ne discende o meno sulla tipologia documentaria prodotta in tale veste : cfr. al proposito A. Rovere, Ipublici testes”.

56 A. Rovere, I libri iurium dell’Italia comunale, in : Civiltà comunale, p. 192-197 ; della stessa Autrice I libri iurium, Introduzione, p. 17-42.

57 V. sopra, nota 44.

58 O. Banti, Per la storia della cancelleria ; Idem, Il notaio e l’amministrazione del comune di Pisa (secc. XII-XIV), in : Civiltà comunale, ora in Idem, Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia, Pisa, 1995, al quale rinviano le nostre citazioni, p. 427-448, in particolare p. 428-430. Sui cartulari comunali astigiani v. G.G. Fissore, Procedure, p. 765.

59 D. Puncuh, Note di diplomatica giudiziaria savonese, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., V, 1965, p. 7-36.

60 R.H. Bautier, Notes sur les sources de l’histoire économique médiévale dans les archives italiennes, in : Mélanges d’archéologie et d’histoire, LX, 1948, p. 203. V. anche D. Puncuh, Il notaio nell’amministrazione della giustizia, in : Mostra storica, p. 115-138 ; Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206, a cura di D. Puncuh, Genova, 1974, [Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX].

61 D. Puncuh, Il notaio negli uffici pubblici, in : Mostra storica, p. 82-83 ; Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a cura di L. Balletto, G. Cencetti, G. Orlandelli, B.M. Agnoli Pisoni, Roma, 1978, [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI], n. 1105. Su questo documento v. anche G.G. Fissore, Autonomia, p. 158-159 ; Idem, Alle origini, p. 106.

62 D. Puncuh, Il notaio negli uffici pubblici, p. 84-85 ; Il cartulario del notaio Martino, n. 449 ; A. Romiti, L’armarium comunis della camara actorum di Bologna. L’inventariazione archivistica nel XIII secolo, Roma, 1994, [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIX], p. XXXI-XXXII.

63 H. Fichtenau, La situation actuelle des études de diplomatique en Autriche, in : Bibliothèque de l’École des Chartes, 119, 1961, p. 5-20.

64 R.H. Bautier, Leçon d’ouverture du cours de diplomatique à l’école des chartes (20 octobre 1961), in : Ibidem, p. 194-225.

65 A. Petrucci, Diplomatica vecchia e nuova, in : Studi medievali, 3a serie, IV, 1963, p. 785-798 ; A. Pratesi, Diplomatica in crisi ?, in : Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Torino 1973, ora in Idem, Tra carte e notai, p. 83-95.

66 A. Petrucci, Diplomatica, p. 788 : “nuova la concezione del documento che egli [Fichtenau] suggerisce come ideale nuovo punto di partenza di ogni ricerca diplomatistica…Si tratta…di vedere il documento così come lo vedeva l’uomo del medioevo, di considerarlo cioè in tutti i suoi aspetti, i suoi significati, i suoi fini…e ciò per il fatto che in ogni documento medievale sono presenti ed operanti implicazioni religiose, liturgiche, retoriche, che si intrecciano variamente tra loro e ne costituiscono il disotto dello schema giuridico, il vivente tessuto connettivo”.

67 H. Fichtenau, La situation, p. 17.

68 “Non bisogna mai dimenticare, quando si cerchi di capire le diverse formule cancelleresche, che dietro ai documenti ufficiali vi sono i cancellieri o notai comunali che sono uomini in carne ed ossa, con le loro convinzioni politiche, con la loro psicologia di uomini appassionati alla politica del loro comune, tutti protesi ad essere utili alla loro città e qualche volta anche timorosi di essere stati troppo audaci in questo proposito e perciò inclini a correggere quanto avevano messo sulla carta un momento prima ! Anatomizzare il documento comunale come ogni documento del resto vuol dire perciò spesso mettere a nudo anche la più riposta personalità di chi lo ha redatto” : G. De Vergottini, I presupposti storici del rapporto di comitatinanza e la diplomatica comunale con particolare riguardo al territorio senese, in : Bullettino Senese di Storia Patria, LX, 1953, p. 19, dove affronta l’adattamento delle formule notarili al giustificazionismo dell’espansione senese nel contado ed anche al di fuori di esso.

69 A. Pratesi, Diplomatica in crisi ?, p. 86 : rischi peraltro avvertibili qua e là nei lavori di Attilio Bartoli Langeli (v. ad es. Notariato, p. 265 con l’insistenza sul significato ideologico o propagandistico dei documenti notarili di pertinenza comunale) e di Fissore, che li ritiene calcolati, da affrontare soprattutto nel campo delle “discipline specialistiche allettate alle scorribande interdisciplinari dalle suggestioni delle novità metodologiche”, spie comunque di un’insoddisfazione derivante da schemi classificatori rigidi, che indurrebbero fatalmente alla ripetitività : G.G. Fissore, La diplomatica del documento comunale, p. 212-213, note 3 e 4.

70 L. Prosdocimi, Diplomatica e storia del diritto, in : Rassegna degli Archivi di Stato, XXI, 1961, p. 155 ; del resto già U. Ugolini, Pietro Torelli, p. 243, aveva scritto che l’opera del Torelli, “è storia giuridica pubblica”.

71 A. Pratesi, La documentazione comunale, p. 49-50.

72 Nell’ottica pratesiana (meglio cencettiana : v. nota seguente) si colloca piuttosto V. Polonio, L’amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento. L’archivio “Antico Comune”, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XVII/1, 1977, che ricostruisce le magistrature genovesi nel quadro dell’inventariazione di un fondo archivistico.

73 G. Cencetti, La preparazione dell’archivista, in : Notizie degli Archivi di Stato, XII, 1952, ora in Idem, Scritti archivistici, Roma, 1970, p. 148-151.

74 A. Petrucci, Diplomatica, p. 790.

75 R.H. Bautier, Leçon, p. 210.

76 Ibidem, p. 213.

77 A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, 2a ediz., Roma, 1987, p. 34, che riprende nella sostanza il testo, litografato, stampato a Bari nel 1961 col titolo di Lineamenti di Diplomatica generale.

78 Partendo da analoghe, precedenti osservazioni (Documenti della Maona di Chio, p. 51-67), la Rovere ha richiamato l’attenzione su alcuni cartulari, identificati col nome del rogatario, contenenti atti della curia arcivescovile o comunale, considerati atti pubblici dai contemporanei : A. Rovere, Libri “iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum” e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXIV/1, 1984, p. 154-162. Lo stesso liber iurium del XII secolo godeva di tale considerazione, come dimostra l’estrazione, nel 1227, di un documento ex actis publicis sive registro comunis Ianue : I libri iurium, I/2, n. 98.

79 R. Ferrara, La pratica del sapere. Dottrina ed esperienza di governo a Bologna (secoli XII-XIII), in : L’Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo, a cura di O. Capitani, Cinisello Balsamo, 1987, p. 63. Lo stesso Torelli (Studi, p. 16), pur riducendo sempre il Comune a cliente privato del notaio, era sulla stessa linea di pensiero. Su tale argomento v. anche A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani, p. 40 (dove parrebbe appiattito sulle tesi del Torelli), 50-51 ; più articolate e convincenti soluzioni in Idem, Notariato, documentazione e coscienza comunale, in : Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, p. 266-267.

80 V. al proposito G.G. Fissore, Autonomia, p. 73 e sgg.

81 A. Rovere, Notariato e Comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo, in : Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s., XXXVII, 1997, p. 93-113. Non si tratta di aggiungere forza validatoria del Comune alla facoltà probatoria del notaio redattore, né di un suo intervento in qualità di dominus della propria documentazione, né di un mandato o licenza indirizzato a notai-funzionari (G.G. Fissore, Autonomia, p. 177 ; Idem, Procedure, p. 772-783) ; si rischia di confondere l’autentica, propria del notaio, con la dichiarazione di equiparazione all’originale, esclusiva del magistrato comunale, mentre è largamente accertato che questi interventi investono tutti gli atti notarili (non solo quelli di stretta pertinenza comunale) e coinvolgono tutti gli appartenenti all’ars, non solo quelli operanti all’interno delle strutture comunali. Per tale controllo a Pisa v. O. Banti, Ricerche sul notariato a Pisa tra il secolo XIII e il secolo XIV, in : Studi di storia pisana e toscana in onore del prof. Ottorino Bertolini (anche in : Bollettino Storico Pisano, XXXIII-XXXV, 1964-1966), Pisa, 1967, ora in Idem, Scritti, p. 397. Per Perugia v. A. Pratesi, La documentazione, p. 60.

82 Su tale argomento v. G. Tamba, Teoria e pratica dellacommissione notarilea Bologna nell’età comunale, Bologna, 1991 e bibliografia ivi citata.

83 R. Ferrara, La pratica del sapere, p. 63.

84 G. Nicolaj, Sentieri di diplomatica, in : Archivio storico italiano, CXLIV, 1986, p. 320-321.

85 G. Durandi, Speculum iuris, Venezia, 1585, p. 655 (lib. II partic. II De instrumentorum editione § 7 Nunc dicendum, n. 21) : scriptura in archivo publico reperta fidem facit ; cfr. anche Bartolus A Saxoferrato, In primam Codicis partem…commentaria, Venezia, 1590, p. 157 v., n. 21, in Authentica At si contractus post C. 4,21,20 [19] — 1. Comparationes C. De fide instrumentorum ; Idem, In Authenticorum collationes…commentaria, Venezia, 1543, p. 16, n. 3, in Nov. 15.3 = Coll. 3.2 — De defensoribus civitatum § Et iudicare.

86 R. Ferrara, La pratica del sapere, p. 63 e A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani, p. 43, nota 28.

87 Idem, Le fonti, p. 11.

88 V. in particolare Idem, Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), Perugia, 1983-1991, [Fonti per la storia dell’Umbria, n. 15, 17, 19].

89 Per Genova v. sopra il testo di cui alla nota 54.

90 Sempre per Genova v. sopra, il testo dicui alla nota 48 e V. Polonio, L’amministrazione, p. 23 e passim.

91 A. Pratesi, La documentazione, p. 62 ; non a caso Bartoli Langeli (Codice diplomatico, II, n. 180-182, p. 395-397), in linea con quanto da lui sostenuto (v. sopra, nota 87) identifica come originali alcune estrazioni da un liber consiliorum del comune di Perugia, mentre sarebbe stato più corretto attribuire loro íl valore di copia.

92 Cfr. G. Costamagna, I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della cancelleria genovese del Medio Evo, in : Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatik, München 1983, München, 1984, II, p. 496 ; A. Rovere, Libriiurium-privilegiorum”, p. 154.

93 A. Pratesi, La documentazione, p. 63.

94 A. Bartoli Langeli, Le fonti, p. 13.

95 In tal senso mi sembra di interpretare le osservazioni di Marco Pozza (Gli atti originali, II, p. 9-10) a proposito del dogato di Pietro Ziani (1205-1229), la cui esperienza burocratico-amministrativa maturata durante la podesteria padovana (1201) potrebbe aver influito sulle profonde innovazioni dell’ordinamento amministrativo e istituzionale veneziano : gruppo scelto di preti-notai cittadini accanto a notai laici forestieri di nomina imperiale (soprattutto — non a caso credo — per la documentazione in registro, che tuttavia “per la prima metà del Duecento ha lasciato assai scarse tracce di sé” : Idem, La cancelleria, in : Storia di Venezia, II, Roma, 1995, p. 359) diventati in qualche decennio maggioranza del personale della cancelleria che va irrobustendo e differenziando le proprie strutture, inizio della redazione dei libri pactorum. I saggi di Pozza dedicati alla cancelleria (v. anche ibidem, III, Roma, 1997, p. 365-387) si muovono piuttosto in ottica istituzionale ; non sfuggono a tale riserva Gli atti originali. Così, a proposito del comune di Prato, mi chiedo quali esperienze esterne abbiano prodotto la raffinata e complessa gestione delle corrispondenze, tenuta in genere da notai forestieri : R. Piattoli, I più antichi registri di lettere del Comune di Prato, in : Archivio Storico Italiano, XC, 1932, I, p. 239-276 ; II, p. 57-82.

96 A. Bartoli Langeli, La documentazione degli stati italiani, p. 47, nota 45.

97 V. al proposito ibidem, p. 48, nota 50.

98 Come rilevava per i diplomi vescovili bolognesi G. Cencetti, Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XII, in : Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici, p. 195, ora in La memoria delle chiese, a cura di P. Cancian, Torino, 1995, p. 157, 158.

99 G. Fasoli, Giuristi, giudici e notai, p. 28 ; per il trattato tra Genova e Pisa del 1149 v. sopra nota 43.

100 J.C. Maire Vigueur, Forme di governo, p. 59. Sulla commistione di elementi pubblici e privati v., oltre a quanto verremo esponendo, Idem, Feodalité montagnarde et expansion communale : le cas de Spolète au XIIIe siècle, in : Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Roma, 1980, p. 431-432, dove si parla di “formule giuridiche varie, talvolta ambigue” ; G.G. Fissore, Autonomia, p. 188-189 ; Idem, Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII), in : Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino, 1985, p. 152. Sul tema v. ancora G. De Vergottini, I presupposti storici e A. Bartoli Langeli, Notariato, p. 271-272.

101 Cfr. G.G. Fissore, La diplomatica del documento comunale, p. 213, 215, 243 ; Idem, Alle origini, p. 105.

102 Esemplari in tal senso G.G. Fissore, Origine e formazione del documento comunale a Milano, in : Atti del 11° Congresso internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto, 1989, p. 551-588 ; Idem, Pluralità di forme e, dello stesso, Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo nell’area subalpina, in : L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo, Bologna, 1988, p. 137-150.

103 Idem, Autonomia notarile, p. 100-102, 192-194 ; Idem, La diplomatica del documento comunale, in particolare p. 227-228 ; Idem, Alle origini, p. 105 ; H. Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, Graz-Köln, 1957, p. 101, 138, 169.

104 A. Pratesi, La documentazione, p. 60.

105 A. Bartoli Langeli, La formula d’onore. Un esperimento notarile per il comune di Perugia, in : Il pensiero politico, XX, 1987, p. 121-135. Agli stessi documenti si riferiscono alcune osservazioni di Pratesi (La documentazione, p. 61-62) in relazione al richiamo ai santi patroni, di entrambe le città quando si tratti di accordi tra pari, dei soli perugini in caso di sottomissioni e di clausule di pace imposte, quando cioè si voglia rivendicare al proprio comune “l’onore dovutogli dalle città sottoposte”.

106 Sull’importanza della diffusione di “una speciale formula fuori dei confini politici del territorio in cui è normalmente usata” è doveroso il richiamo a F. Bartoloni, Paleografia e Diplomatica, p. 124.

107 A. Bartoli Langeli, La documentazione ducale, p. 37.

108 C. Carbonetti Vendittelli, Per un contributo, p. 100-101 ; sull’argomento v. anche A. Bartoli Langeli, Notariato, p. 269 ; A. Pratesi, La documentazione, p. 53.

109 1. I patti con Brescia. 1252-1339, a cura di L. Sardini, Venezia, 1991 ; 2. I trattati con Aleppo. 1207-1254, a cura di M. Pozza, Venezia, 1990 ; 3. Il patto con Fano. 1141, a cura di A. Bartoli Langeli, Venezia, 1993 ; 4 e 6. I trattati con Bisanzio. 992-1285, a cura di M. Pozza e G. Ravegnani, Venezia, 1993 e 1996 ; 5. I patti con Imola. 1099-1422, a cura di A. Padovani, Venezia, 1995.

110 V. ad es. l’uso improprio del termine heredes anziché successores in ambito pubblico : A. Pratesi, La documentazione, p. 53 ; C. Carbonetti Vendittelli, Per un contributo, p. 103 ; A. Bartoli Langeli, Notariato, p. 269 ; o il ricorso a formule tipiche dell’atto di cessione e compravendita di beni tra privati (teneat et possideat libere et quiete… ; possit uti, experiri et omnia demum facere… ; habeat licentiam adprehendendi corporalem possessionem… ; constituens…predicta omnia precario possidere…renunciantes…omni beneficio…, etc.) nel trattato tra Genova e Pisa del 1288 che implicava cessione di terre in Sardegna : O. Banti, I trattati tra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV, in : Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984, [Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXIV/2], 1984 ; ora in Idem, Scritti, p. 357-358.

111 G.G. Fissore, Autonomia, p. 155 ; Il patto con Fano, definito da Bartoli Langeli (p. 31-32) un “prodotto ibrido, di natura sperimentale”, “un diploma pattizio” reso attraverso la “giustapposizione di due volontà a loro modo sovrane ma privilegiando documentariamente la volontà dominante”, quella veneziana. Su tale documentazione v. anche le osservazioni di Marco Pozza in Gli atti originali, I, p. 26.

112 V. sopra, nota 19.

113 V. sopra, nota 56.

114 Liber comunis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti (1199-1387), a cura di E. Falconi, Milano, 1960, [Acta Italica, 10] ; Il registrum magnum del comune di Piacenza, a cura di E. Falconi e R. Peveri, Milano, 1984-1998 ; I registri della catena del comune di Savona, a cura di M. Nocera, F. Perasso, D. Puncuh, A. Rovere, [Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s., XXVI/1-3], 1986, anche in [Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, n. s., XXI-XXII], 1986-1987 e in [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X], Roma, 1986 ; Liber privilegiorum comunis Mantue, a cura di R. Navarrini, Mantova, 1988, [Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 1] ; I libri iurium della Repubblica di Genova citati alla nota 35 (il vol. I/5, a cura di E. Madia, è in corso di composizione, altri tre volumi sono in avanzata fase di preparazione) ; Liber iurium communis Parme, a cura di G. La Ferla Morselli, Parma, 1993, [Fonti e studi della Deputazione di storia patria per le province parmensi, s. I, XV] ; Liber iurium dell’episcopato e della città di Fermo (977-1266), a cura di G. Avarucci, D. Pacini, U. Paoli, Ancona, 1996, [Fonti per la storia delle Marche, n. s., I/1-3] ; C. Carbonetti Vendittelli, Margheritella. Il più antico liber iurium del comune di Viterbo, Roma, 1997, [Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 6], ma v. anche, della stessa Autrice, Documenti su libro. L’attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento, Roma, 1996 (ibidem, Subsidia, 4) ; Il libro rosso del comune di Fabriano, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. Maiarelli, Fabriano, 1998, [Fonti per la storia delle Marche, n. s., II/1-2]. Sono pronte per la stampa le edizioni del Liber A di Cremona, a cura di V. Leoni, la prima parte del Liber censuum di Pistoia, a cura di P. Vignoli, e la riedizione del Liber privilegiorum del comune di Lodi, a cura di A. Grossi, in fase di preparazione quella del primo Liber pactorum veneziano, a cura di M. Pozza, Nell’ambito dell’Università di Macerata si sta attendendo all’edizione del cosidetto Quinternone di Ascoli Piceno.

115 A. Bartoli Langeli, Notariato, p. 265.

116 Emblematico il caso bolognese sul quale v. G. Fasoli, Il notaio nella vita cittadina bolognese (secc. XII-XV), in : Notariato medievale bolognese. Atti di un convegno, febbraio 1976, [Studi storici sul notariato italiano, III], Roma, 1977, II, p. 121-142 ; G. Tamba, Il notariato a Bologna nell’età di Federico II, in : Federico II e Bologna, Bologna, 1996, [Documenti e studi della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna, XXVII], p. 83-105 e bibliografia ivi citata.